Esodo con assegno provvisorio pagato dal datore di lavoro

Esodo con assegno provvisorio pagato dal datore di lavoro

Esodo con assegno provvisorio pagato dal datore di lavoro

E’ possibile incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, ai quali mancano fino a quattro anni per raggiungere i requisiti minimi per la pensione, di vecchiaia o anticipata.
L’accordo coinvolge anche i dirigenti.
Il datore di lavoro deve pagare la pensione che sarebbe spettata nel momento dell’esodo fino al momento in cui vengono raggiunti i requisiti per l’assegno e deve corrispondere i contributi.
I lavoratori devono cessare il rapporto di lavoro.

Con l’incremento dei requisiti per l’accesso alla pensione sia anticipata che di vecchiaia, introdotti dalla riforma Monti-Fornero, per le aziende nasce il problema del gestire l’invecchiamento del personale e l’immissione di giovani.
La legge Fornero prevede la possibilità per aziende e lavoratori di accordarsi per un’uscita soft dei lavoratori che sono più vicini alla pensione.

In base all’articolo 4 della legge 92/2012, nei casi di eccedenza di personale, è previsto che se c’è si possono fare accordi tra datori di lavoro (aziende con più di 15 dipendenti) e dipendente per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I dipendenti, possono utilizzare questa soluzione, se sono a meno di quattro anni dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia e devono interrompere il rapporto di lavoro.

Il contributo ricevuto

La prestazione che riceveranno è pari a quella teorica che avrebbero maturato sulla base delle regole.

Tutto il costo dell’operazione, è a carico dell’azienda.

Come accedere allo strumento ?

Le imprese per accedere allo strumento devono presentare all’Inps. Successivamente, dovrà
essere fornito all’Inps l’elenco dei lavoratori effettivamente interessati nonché la stima dell’impegno complessivo utile per la determinazione della fideiussione che, così
come richiesto dalla legge, le società dovranno presentare a garanzia degli impegni assunti.

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