Pensione anticipata per eccedenza di personale

Pensione anticipata per eccedenza di personale

Pensione anticipata per eccedenza di personale

Con la legge del 28 giugno 2012, n.92 sono state indicate nuove disposizioni che interessano la Pensione anticipata per eccedenza di personale. In particolare l’art. 4, commi da 1 a 7-ter, si propone di facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento attraverso una forma di pensionamento anticipato a carico dell’azienda, nei casi di eccedenza di personale sancita da accordo sindacale.

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012 ,n.179, all’articolo 34 comma 54 è stata prevista l’estensione di questa possibilità alle procedure:

1) di riduzione del personale con accordi per la mobilità,

2) per la riduzione di personale dirigente.

Riduzione del personale con accordi per la mobilità

In questo primo caso è prevista una cessazione dell’attività lavorativa incentivata, ma con adesione consensuale del lavoratore interessato, dopo l’esperimento di una procedura di accordo motivata dalla rilevazione di eccedenza del personale.
La norma aggiunta dal decreto numero 179/2012 si riferisce alle procedure di licenziamento collettivo con il quale il datore di lavoro si impegna a sostenere i costi del pensionamento e della contribuzione.

I lavoratori che rientrano in questa forma di pre-pensionamento avranno diritto a questa prestazione anzichè alla mobilità. In questo caso il datore di lavoro potrà recuperare a conguaglio dei contributi dovuti all’Inps l’anticipazione sulla somma prevista dall’art.5, comma 4 della legge n.233/1991 ovvero pari al trattamento massimale di integrazione salariale moltiplicato per il numero di lavoratori ritenuti eccedenti.

Riduzione di personale dirigente

In questo secondo caso si prevede l’estensione della pensione anticipata anche per il personale dirigente attraverso l’adesione volontaria con accordo stipulato con l’associazione di categoria dei dirigenti.
La norma prevede che, in casi di eccedenza di personale, gli accordi tra datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazione sindacali possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, quelli che maturano nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro il diritto alla nuova pensione di vecchiaia o pensione anticipata, venga corrisposta una prestazione pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all’ Inps la contribuzione figurativa fino al raggiungimento dei requisiti minimo per il pensionamento.

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