Pensione INPS: novità sulla penalizzazione della pensione anticipata

Pensione INPS: novità sulla penalizzazione della pensione anticipata

Pensione INPS: novità sulla penalizzazione della pensione anticipata

Con la legge di stabilità 2014 sono state introdotte delle modifiche relativamente alla penalizzazione della pensione anticipata allargando le tipologie di sospensione lavorativa che fino al 2017 permettono di non applicare il meccanismo di decurtazione della pensione.
Facciamo prima un passo indietro andando a ricordare le caratteristiche della pensione anticipata e il concetto di penalizzazione.
La pensione anticipata è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma Monti-Fornero (D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011) dal 1°Gennaio 2012.
Il diritto di pensione anticipata si acquisisce solo al raggiungimento di un requisito contributivo, non conta più età anagrafica.

-> Leggi http://www.pensioneoggi.it/pensione-anticipata/

Nella nuova pensione anticipata il requisito contributivo varia a seconda del sesso ed è soggetto ad aumentare nel corso del tempo in relazione agli incrementi dell’aspettativa di vita. Solo per fare qualche esempio nel 2012 sono richiesti 42 anni e 1 mese per gli uomini, requisito che si incrementa di un mese nel 2013 e ancora di un altro mese nel 2014. Nel 2014 l’anzianità richiesta per gli uomini è pari a 42 anni e 6 mesi e per le donne a 41 anni e 6 mesi.
Significa che i lavoratori se raggiungono l’anzianità contributiva prevista dalla legge, possono accedere alla pensione anticipata a prescindere dall’età.

Se il lavoratore ha maturato il requisito per accedere alla pensione anticipata e decide di accedere avendo un età inferiore ai 62 anni subirà una penalizzazione, cioè una decurtazione percentuale dell’importo di pensione. La decurtazione riguarderà la sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, quindi maturata entro il 31/12/2011. La quota di pensione acquisita dal 2012 in poi non sarà penalizzata.

Precisazione:
– Coloro che al 31 dicembre 1995 avevano raggiunto un’anzianità contributiva pari a 18 anni, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
– Coloro che al 31 dicembre 1995 avevano raggiunto un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995;

La riduzione della quota di pensione

– 1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni di età;
– 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età.

Se il periodo mancante ai 62 anni non coincide con anni interi, la percentuale di riduzione sarà proporzionale alla frazione di mesi mancanti.

NOTA: Il limite dei 62 anni non è soggetto agli incrementi delle aspettative di vita introdotti a decorrere dal 1°Gennaio 2013.

ESEMPIO 1:
– quota retributiva di pensione 1500 euro lordi;
– età = 61 anni
– si applica la riduzione dell’1% = 15 euro

-> La pensione penalizzata: 1500 – 15 = 1485 euro

ESEMPIO 2:
– quota retributiva di pensione 1500 euro lordi;
– età = 57 anni
– si applica la riduzione dell’8% = 120 euro

-> La pensione penalizzata: 1500 – 120 = 1380 euro

Sospensione della penalizzazione

Con le ultime disposizioni legislative, la pensione anticipata sarà soggetta alle penalizzazioni descritte sopra solo a partire dal 1°Gennaio 2018 a condizione che il diritto a pensione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
Fino alle ultime disposizioni c’erano molti periodo se presenti nell’arco della contribuzione imponevano comunque la decurtazione. Con le nuove disposizioni molti di questi periodi sono stati eliminati. Ad esempio sono stati inclusi tra i periodi che non determinano decurtazione i permessi per donazione di sangue e i periodi di congedo parentale per maternità e paternità, i congedi e permessi dal lavoro in relazione a situazioni di grave disabilità del lavoratore o di suoi familiari.

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