Con la circolare n.16 dell’1/2/2013 l’Inps ha confermato la sopravvivenza delle deroghe stabilite dalla normativa Amato del 1992 (D.Lgs n 503/1992) anche in presenza delle disposizioni della riforma Fornero.
Con l’articolo 24 della legge di riforma delle pensioni (D.L.6/12/2011 n.201 convertito in legge 22/11/2011 n.214) è stato stabilito che il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue “esclusivamente” con 20 anni di contributi.
Con la circolare n.35 del 14/3/2012 l’Inps ha indicato 2 deroghe che continuano ad essere valide:
- la normativa dei non vedenti
- accesso alla pensione anticipata di vecchiaia in presenza di un’invalidità pari o superiore all’80% (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini).
Con la circolare 16 dell’1/2/2013 l’Inps ha chiarito i dubbi sulla validità delle deroghe del D.Lgs n.503/1992.
Di seguito alcuni deroghe utili da conoscere per lavoratori dipendenti e autonomi:
- Lavoratori dipendenti che hanno maturato al 1992 i requisiti contributivi richiesti a quella data
- Lavoratori autonomi che hanno maturato al 1992 i requisiti contributivi richiesti a quella data
- Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare
La conservazione dei requisiti contributivi non esclude che bisogna comunque maturare i nuovi requisiti di età previsti dalla riforma Monti-Fornero sia per l’elevazione dell’età pensionabile sia, dal 2013 dei vari incrementi di età per ottenere la pensione legati all’incremento delle aspettative di vita.