Pensione di vecchiaia lavoratori autonomi: deroghe ai requisiti contributivi

Pensione di vecchiaia lavoratori autonomi: deroghe ai requisiti contributivi

Pensione di vecchiaia lavoratori autonomi: deroghe ai requisiti contributivi

Con la circolare n.16 dell’1/2/2013 l’Inps ha confermato la sopravvivenza delle deroghe stabilite dalla normativa Amato del 1992 (D.Lgs n 503/1992) anche in presenza delle disposizioni della riforma Fornero.
In questo articolo analizziamo le deroghe per i lavoratori autonomi.

Lavoratori autonomi che hanno maturato al 1992 i requisiti contributivi richiesti a quella data

I lavoratori autonomi che possono far valere una posizione assicurativa e contributiva nell’Ago Fondo pensioni autonomi maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione purchè l’intera anzianità contributiva di almeno 15 anni sia ottenuta entro il 1992.

La deroga si applica anche agli iscritti all’ex Inpdap, ex Ipost, ex Enpals.
Con la circolare 16 l’Inps sottolinea che l’applicazione della deroga, a decorrere da 1° Gennaio 2012, segue le regole comuni vigenti nel regime generale.
Ai fini del perfezionamento del requisito di 15 anni (780 contributi settimanali) è utile tutta la contribuzione accreditata: obbligatoria, volontaria, figurativa. Valgono anche i contributi a qualsiasi titolo riscattati (periodi di studio, periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia ecc..), anche nel caso in cui la domanda di perfezionamento sia stata presentata e definita dopo il 1992 a condizione che il riscatto abbia come oggetto periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1992. Valgono anche i periodi di assicurazione maturati all’estero, in Paesi dell’Unione europea o legati all’Italia da convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.
L’età anagrafica di accesso al pensionamento è quella nuova, introdotta dalla riforma. La deroga riguarda solo il requisito contributivo.

Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992

Questa deroga vale oltre che per gli iscritti all’Ago anche per gli iscritti ex Enpals.
Se autorizzati alla prosecuzione volontaria con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1992 gli assicurati maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi, anche se perfezionati dopo il 2011.
Il requisito dei 15 anni si può avere o mediante contribuzione volontaria o con contributi obbligatori o figurativi. Sempre il requisito dei 15 anni si può avere sommando eventuali periodi di assicurazione maturati nei Paesi Ue o nei Paesi legati all’Italia in materia di sicurezza sociale. Vale ancora il riscatto dei periodi di studio in Italia e all’estero.

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