Lavoro dopo la pensione

Lavoro dopo la pensione

Lavoro dopo la pensione

Molti lavoratori raggiunto il traguardo della pensione, anzichè scegliere di iniziare un periodo di meritato “riposo” e di godimento della pensione frutto dei sacrifici di una vita, scelgono di continuare a lavorare.

A questo punto iniziano a venire in mente un bel pò di domande su come gestire questa situazione dal punto di vista pensionistico.

Domande:
“Cosa succede alla pensione se ricomincio a lavorare ?”,
“Se lavoro allora verso dei contributi all’INPS, ma questi contributi a cosa serviranno ?,
“La mia pensione subirà dei tagli se avrò anche un reddito da lavoro ?”,
“Posso lavorare dopo la pensione ?”.

Cosa succede alla pensione se ricomincio a lavorare ?

Un pensionato può lavorare dopo la pensione, ma ci sono delle regole per tornare al lavoro dopo il pensionamento.
Ad esempio se il pensionato ricomincia a lavorare deve versare dei contributi all’INPS. I contributi versati dopo la pensione non vanno persi, ma andranno a costituire un’integrazione alla pensione.
La contribuzione aggiuntiva a quella che ha permesso al lavoratore di andare in pensione servirà a costituire un supplemento di pensione che si aggiungerà alla pensione già in pagamento.

L’art. 19 del D.L. 112/08 convertito in Legge n. 133/2008 dal Parlamento, abolisce il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente.
Da gennaio 2009, coloro che decidono di lavorare non vedranno più tagli alla loro pensione. Prima di questa normativa, in varie misure, era sempre prevista una decurtazione della pensione.

Quando è possibile il cumulo della pensione ?

Cumulo della pensione Totale

Chi ha una pensione di vecchiaia
Dal 2001 la rendita previdenziale è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, quindi lavorando dopo la pensione, il reddito pensionistico non subirà nessuna decurtazione. Il supplemento di pensione si aggiungerà alla pensione attualmente percepita.

Chi ha una pensione di anzianità o anticipata
Dal 2009 la rendita previdenziale è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. Prima del 2009 i lavoratori che andavano in pensione attraverso la pensione di anzianità dovevano rinunciare al minor importo fra il 30 % della parte eccedente il trattamento minimo (per il 2008 € 5.760,56) ed il 30 % del reddito realizzato. L’Inps avevo il compito di trattenere l’importo più basso.

Nella circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 l’Inps precisa, che il divieto di cumulo vale solo se il rapporto di lavoro è cessato prima della decorrenza della pensione di anzianità.

Cumulo della pensione solo parziale

Chi ha un assegno di invalidità o una pensione di reversibilità

Cumulo della pensione non consentito

Per le pensioni di inabilità.

Libri

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