Assegni Familiari

Assegni familiari e assegni al nucleo familiare

Assegni familiari e assegni al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare è stato introdotto nel sistema previdenziale italiano nel 1988. Al momento dell’introduzione furono esclude le categorie dei lavoratori autonomi che continuano ancora oggi a regolarsi con gli assegni familiari, normati con il D.P.R del 30 maggio 1955, n.797.

Beneficiari degli assegni familiari

Gli assegni familiari non riguardano la totalità dei lavoratori autonomi, ma possono essere richiesti dai seguenti beneficiari:

– pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Non importa la prevalenza dell’attività svolta durante la vita lavorativa, vale la gestione che ha in carico la pensione:

– coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
– piccoli coltivatori diretti.

I familiari

Gli assegni familiari possono essere concessi per i seguenti familiari:
– coniuge;
– figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge);
– fratelli, sorelle e i nipoti

Per avere diritto agli assegni familiari i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere in una delle seguenti condizioni:
– minori di 18 anni;
– studenti di scuola media (fino a 21 anni);
studenti universitari (fino a 26 anni e nel limite degli anni previsti per il corso di laurea);
– apprendisti (fino a 21 anni(;
– inabili al lavoro

Inoltre i coltivatori diretti e i mezzadri, possono richiedere gli assegni per i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti solo se conviventi. I piccoli coltivatori diretti possono richiederli anche per gli ascendenti (genitori e nonni). Anche i pensionati con pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno diritto agli assegni familiari anche per il coniuge legalmente separato.

Requisiti per gli assegni familiari

Il pagamento degli assegni familiari è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti: i familiari per cui sono richiesti devono essere a carico del lavoratore autonomo o pensionato; il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere al di sotto di determinate soglie. La prima condizione è soddisfatta quando il familiare per cui è stato richiesto il trattamento di famiglia, abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori a un importo mensile pari al trattamento minimo di pensione in pagamento in ciascun anno, maggiorato del 30%. Per il 2015 la soglia è pari a 707,54. La seconda condizione invece tiene in considerazione il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare coinvolto nella richiesta, che deve essere inferiore a determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale.

I limiti sono in vigore dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ma per la verifica degli assegni nel primo semestre dell’anno si deve prendere a riferimento il reddito prodotto dal richiedente e dai suoi familiari nel secondo anno precedente, mentre per il secondo semestre la verifica del diritto và effettuata facendo riferimento al reddito prodotto l’anno precedente.
I redditi che intervengono nella verifica sono quelli già visti per l’assegno al nucleo familiare.

Importo assegni familiari

Gli assegni familiari hanno un importo mensile fisso dal 1980 che è pari a 10,21 euro per ogni beneficiario. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è di 8,18 euro mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.

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