Assegno sociale: importo e speranza di vita

Assegno sociale: importo e speranza di vita

Assegno sociale: importo e speranza di vita

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata in seguito ad una domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate e che hanno redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

L’assegno sociale, dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, per ottenere l’assegno sociale nel biennio 2016/2017 sono necessari 65 anni e 7 mesi, ossia 4 mesi in più rispetto al 2015, mentre nel 2018 il requisito sarà elevato a 66 anni 7 mesi.

L’assegno sociale è stato istituito dalla riforma Dini (legge 335/1995) con decorrenza 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale.
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, residenti in Italia, e i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari soggiornanti di lungo periodo in maniera effettiva, stabile e continuativa da almeno 10 anni, che abbiano compiuto il requisito anagrafico e che si trovino in determinate condizioni reddituali.

Revoca dell’assegno sociale

L’assegno non è può essere esportato all’estero, e in caso di soggiorno fuori dai confini per periodi superiori a
30 giorni scatta la sospensione e, trascorso un anno dalla sospensione, l’assegno viene revocato.

Tassazione dell’assegno sociale

L’assegno non è tassato, è erogato in modo provvisorio sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, a seguito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Importo dell’assegno sociale

Per il 2016 l’importo mensile è di 448,07 euro.
È pagabile per tredici mensilità ed è erogabile per intero alle persone non coniugate che non possiedono
alcun reddito, oppure alle persone coniugate che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare
annuo dell’assegno.

Importo dell’assegno sociale ridotto

L’assegno può essere erogato in misura ridotta alle persone non coniugate che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno oppure nel caso di persone coniugate se hanno un reddito familiare
inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Nei casi in cui l’assegno viene ridotto, per i non coniugati, l’importo spettante è pari alla differenza
tra il valore annuo dell’assegno sociale e il reddito personale. Per i coniugati, l’importo spettante
è pari alla differenza tra il doppio del valore annuo dell’assegno sociale e il reddito familiare.

I titolari di prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono l’età prevista per l’assegno
sociale subiscono la “trasformazione” della provvidenza economica che diviene assegno sociale.

Nel caso in cui il titolare dell’assegno sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico
di enti pubblici, percepisce un importo del 50 per cento.
Se la retta è parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari per un importo pari o superiore al 50% dell’assegno, quest’ultimo corrisposto in misura intera. Se la retta è inferiore al 50% dell’assegno, quest’ultimo viene corrisposto al 25 per cento.

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