Pensione anticipata 2015: Penalizzazioni

Pensione anticipata 2015: Penalizzazioni

Pensione anticipata 2015: Penalizzazioni

Per coloro che accedono alla pensione anticipata con un età inferiore a 62 anni è prevista l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico, la cosiddetta penalizzazione.

Questa riduzione è pari all’1% annuo per i primi due anni mancanti ai 62 anni, ossia se accedo alla pensione dai 60 ai 62 anni. La penalizzazione sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con un’età inferiore a 60 anni.

L’articolo 6, comma 2-quarter, del decreto legge 216/2011 convertito con la legge n.14/2012 ha disposto una sospensione di questa normativa sulla penalizzazione per i lavoratori che maturano il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

La legge di stabilità 2015 con l’articolo 1 comma 113, modifica i termini della sospenzione nel seguente modo:

– Per le pensioni anticipate liquidate con decorrenza compresa entro il 31/12/2014 l’esclusione dalla penalizzazione opera soltanto a condizione che l’anzianità contributiva minima richiesta sia stata maturata considerando solo contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro”, includendo ulteriori periodi tassativamente indicati dalla norma: astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, malattia, infortunio e Cassa integrazione guadagni ordinaria, permessi per donazione sangue e emocomponenti, congedi parentali di maternità e paternità ex Decreto Legge n.151/2001, contribuzione da riscatto ex articolo 13 legge n. 1338/1962, periodi di effettiva prestazione lavorativa derivanti da totalizzazione estera, ferie e permessi per handicap ex articolo 33.

– Per le pensioni anticipate da liquidarsi con decorrenza dall’1/1/2015, l’esclusione della penalizzazione opera in ogni caso e a prescindere dalla tipologia di contribuzione attraverso la quale viene maturato il diritto. In altri termini, per effetto delle norme di maggior favore introdotte dalla legge di stabilità 2015, nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 le disposizioni sulla riduzione percentuale delle pensioni anticipate trovano ora una generalizzata sospensione applicabile a tutti i trattamenti liquidati a partire dall’1/1/2015.

Con il messaggio n.417 del 19 gennaio 2015 l’INPS ha anticipato che con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

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