Pensione di vecchiaia e anni di contribuzione: deroghe per lavoratori dipendenti

Pensione di vecchiaia e anni di contribuzione: deroghe per lavoratori dipendenti

Pensione di vecchiaia e anni di contribuzione: deroghe per lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

Si tratta di una deroga poco conosciuta. Questa deroga riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria. Per capire la sua estensione anche agli iscritti all’ex Inpdap, in particolare per quanto riguarda periodi di servizio pre-ruolo come supplenze, incarichi scolastici ..e all’ex Ipost si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Inps.

In base a questa deroga chi può far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni in cui abbia lavorato per periodi inferiori all’anno intero, può accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito di soli 15 anni di contribuzione.

Definizione: Anzianità assicurativa
Corrisponde al tempo misurato in anni mesi e giorni, trascorso dal primo contributo accreditato e la data in cui si matura il diritto alla pensione. L’inizio dell’assicurazione è fissato in corrispondenza di un contributo obbligatorio da lavoro dipendente, ma vale anche il contributo autonomo, si ricorda tuttavia che il contributo autonomo non è considerato utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il quale è ammessa contribuzione da solo lavoro dipendente.

Verificato il requisito dei 25 anni di assicurazione, bisognerà verificare la presenza di 10 anni in cui è stato svolto un lavoro dipendente per una durata inferiore a 52 settimane (anno intero).

Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizione sopra descritte avranno la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia dell’Ago, Fondo pensioni lavoratori dipendenti all’età anagrafica prevista dalla legge di riforma art.24 della legge n.214/2011.

Libri

Commenti

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *