Assegno al nucleo familiare

Assegni al nucleo familiare

Assegni al nucleo familiare

I trattamenti di famiglia sono delle prestazioni accessorie, in denaro, che l’Inps, o le amministrazioni di appartenenza nel caso dei dipendenti pubblici, erogano in favore dei lavoratori e dei pensionati che si trovano in determinate condizioni familiari e reddituali.
Essi si distinguono a seconda dei destinatari, in assegno al nucleo familiare e in assegni familiari.

Assegno al nucleo familiare

Introdotto con il Decreto Legge n.69/1988 (convertito in legge n.153/1988), l’assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e dei pensionati titolari di pensioni a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o di un fondo sostitutivo o esclusivo della stessa, a condizione che il reddito del nucleo familiare del lavoratore o del pensionato sia al di sotto di determinate soglie adeguate di anno in anno e abbia una composizione particolare, stabilita dalle norme che saranno presentate di seguito.

Beneficiari dell’assegno al nucleo familiare

Hanno diritto all’assego al nucleo familiare le seguenti categorie:

– lavoratori dipendenti pubblici e privati in attività (compresi gli apprendisti, le collaboratrici domestiche, i
lavoratori a domicilio e soci di cooperative) e assimilati (a esempio i lavoratori socialmente utili);

– lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;

– titolari di prestazioni a sostegno del reddito, quali l’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, la Cassa integrazione, la mobilità, la malattia, la maternità;

– titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps o dai regimi sostitutivi
ed esclusivi dell’Ago (fondi speciali gestiti dall’Inps, anche nelle gestioni ex Enpals, ex Inpdap, ex Ipost, Ferrovie, ecc) e titolari di trattamento pensionistico di categoria PSO (assegni vitalizi già erogati dall’Enpas, dall’Istituto Postelegrafonici e dall’Inadel).

Con la legge n.449/1997 il diritto all’assegno è stato esteso anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps che versano all’Istituto la relativa quota assicurativa e che non siano già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’assegno i titolari di pensioni a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi o della gestione separata stessa.

Composizione del nucleo familiare

Al fine di valutare correttamente il diritto all’assegno al nucleo familiare e di determinare il giusto importo,
è necessario individuare quali familiari compongono il nucleo rilevante ai fini della prestazione e quali invece siano da escludere.
Oltre al richiedente fanno parte del nucleo i seguenti familiari:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli legittimi ed equiparati (adottivi o affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti;
– i figli ed equiparati maggiorenni inabili;
– i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente e a lui formalmente affidati dai competenti organi di legge;
– i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente minori d’età o maggiorenni inabili, anche se non affidati a condizione che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;
– i nipoti viventi a carico degli ascenti diretti (i nonni), di età inferiore ai 18 anni;
– i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, a condizione che il nucleo familiare
sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

Non è necessario che i familiari convivano con il richiedente ad eccezione dei figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori per cui la convivenza costituisce requisito necessario.

Per quanto riguarda l’assegno al nucleo familiare da erogare su una pensione ai superstiti derivante da attività
lavorativa dipendente, la composizione del nucleo familiare si individua al momento del decesso con esclusione di quest’ultimo.

E’ possibile che il nucleo familiare sia composto da un’unica persona, il richiedente l’assegno, a condizione
che questi sia titolare di pensione ai superstiti erogata a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti
dell’assicurazione generale obbligatoria o di un fondo sostitutivo o esclusivo della stessa e che si trovi in una delle seguenti condizioni:

– orfano minorenne o maggiorenne inabile
– coniuge minorenne o maggiorenne inabile

Requisito reddituale

Il reddito di riferimento per la verifica del diritto all’assegno e per la determinazione del suo importo è quello prodotto dal richiedente e dai familiari appartenenti al suo nucleo e ha validità dal 1° Luglio successivo alla sua maturazione
Oltre a verificare che il reddito non superi le soglie stabilite dalla norma in base alla scomposizione del nucleo, và anche accertato che il 70% di detto reddito derivi da lavoro dipendente. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi tutti quelli che ai fini fiscali vengono dichiarati come tali.
Nel caso di reddito zero, questo requisito è dato per soddisfatto.

Per determinare il reddito bisogna considerare tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie e al lordo degli oneri deducibili.

L’importo dell’assegno al nucleo familiare

Verificato il diritto all’assegno e accertato l’ammontare complessivo del reddito familiare prodotto nel periodo di riferimento, per determinare l’importo dell’assegno si dovrà individuare la tabella corretta tra quelle che l’Inps pubblica annualmente che si distinguono in base alla composizione del nucleo familiare, della presenza o meno di figli o di persone inabili.
Per approfondire rimando alla circolare Inps con le tabelle relative al periodo corrente : tabelle inps assegno nucleo familiare

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