Deroghe ai requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia

Deroghe alla pensione di vecchiaia

Deroghe alla pensione di vecchiaia

Anche nel 2015 e per gli anni successivi, rimangono in vigore le deroghe al requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotto dalla legge di riforma “Fornero” (articolo 24, D.L. 6/12/2011, n.201 convertito in legge il 22/12/2011, n.241), stabilito in 20 anni di contribuzione, consente pensionamenti agevolati per coloro che possono far valere tali deroghe.

La deroga consiste nella possibilità di accedere al pensionamento con soli 15 anni di contributi.

La sopravvivenza delle deroghe è stata confermata nella circolare Inps n.16 dell’1/2/2013.

Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato, al 1992, i requisiti contributivi richiesti a quella data (15 anni di contributi)

Questa deroga riguarda i lavoratori dipendenti e autonomi, che possono far valere una posizione assicurativa o contributiva nell’Ago Fondo pensioni lavoratori dipendenti, o nell’Ago Gestioni speciali dei lavoratori autonomi o in ambedue e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione, ammesso che l’intera anzianità contributiva, di almeno 15 anni, risulti perfezionata entro il 31 dicembre 1992.
La deroga si applica anche agli iscritti all’ex Inpdap, ex Ipost, ex Enpals.
Valgono anche i contributi a qualsiasi titolo riscattati, anche quando la domanda di riscatto sia stata presentata dopo il 1992, a condizione che i periodi da riscattare siano entro il 31 dicembre 1992.
Valgono anche i periodi di assicurazione maturati all’estero.

Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992: requisito contributivo di 15 anni di contribuzione

La deroga vale sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. Vale, oltre che per gli iscritti all’Ago, anche per gli iscritti all’ex Enpals. Se autorizzati alla prosecuzione volontaria con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1992, gli assicurati dell’Ago maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi, anche se maturati dopo il 2011.
E’ sufficiente che l’autorizzazione sia stata rilasciata in tempo utile, mentre non è richiesto che siano anche stati versati i contributi volontari.

Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare

Riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e a fondi sostitutivi. Chi può far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni in cui abbia lavorato per periodi inferiori all’anno intero, può accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito di soli 15 anni di contribuzione.
L’anzianità assicurativa corrisponde al tempo, misurato in anni, mesi e giorni, trascorso dal primo contributo accreditato e la data in cui, sulla base della domanda, si matura il diritto alla pensione.

Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore a ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

Coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano almeno un contributo accreditato potranno accedere alla pensione di vecchiaia quando verrà maturata un’anzianità contributiva determinata dalla somma dei contributi accreditati al 1992 in cui il lavoratore compie l’età pensionabile. Con un minimo di 15 anni di contribuzione.

Deroghe al requisito contributivo ed età anagrafica per il diritto alla pensione

La riforma “Fornero” prevede il diritto al pensionamento di vecchiaia per le donne del settore lavoro dipendente privato con 63 anni e 9 mesi. Questo significa che le donne nate nei primi tre mesi del 1952 potranno accedere al pensionamento, nella gestione dei lavoratori dipendenti, negli ultimi tre mesi del 2015.

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Commenti

  1. marisa panunzi 2 Giugno 2015
  2. tatop 16 Settembre 2015

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