Pensioni: La sesta salvaguardia

Pensioni, la sesta salvaguardia

Pensioni, la sesta salvaguardia

Le disposizioni riguardanti la salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al pensionamento introdotti dalla riforma Monti-Fornero (legge n.214/2011) si sono arricchite di un ulteriore intervento normativo. La legge 10 ottobre 2014, n.147 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2014, individua altre categorie di lavoratori ai quali applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso al pensionamento e regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n.214/2011.

La sesta salvaguardia interessa un numero di beneficiari che si attesta intorno a 32.100, dei quali 8.100 sono nuove unità e le restanti 24.000 sono ottenute da un’operazione di razionalizzazione delle risorse stanziate per il secondo e il quarto intervento di salvaguardia.

Per le modalità di accesso alla sesta salvaguardia la legge n.147/2014 non ha previsto un decreto attuativo. La norma stabilisce già la ripartizione dei soggetti tra le singole categorie di lavoratori interessati prevedendo per ciascuna requisiti e condizioni di ammissione al beneficio.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n.27 del 7/11/2014 ha fornito le prime indicazioni operative sull’intera materia riguardante il sesto contingente di lavoratori ammessi alla salvaguardia. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Inps con il messaggio n.8838 del 18/11/2014 e messaggio n.8881 del 19/11/2014.

Presentazione dell’istanza per l’accesso alla salvaguardia

La legge ha rinviato alle procedure già precedentemente adottate nella quinta operazione di salvaguardia, stabilite dal D.I. 14 febbraio 2014. Per tutti i lavoratori interessati è stato previsto l’obbligo della presentazione di una preventiva domanda da inoltrare all’Inps o alla Direzione territoriale del lavoro, a seconda della categoria di appartenenza. Le domande dovevano essere presentate entro il termine del 5 Gennaio 2015.

Lavoratori interessati e condizioni per l’ammissione al beneficio

Questa salvaguardia interessa i lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza di contratto e alcune tipologie di lavoratori già individuate dalle precedenti norme in tema di salvaguardia, e rispetto a queste la legge n.147/2014 prevede criteri di ammissione al beneficio più favorevoli.

Per quanto riguarda le tipologie di lavoratori e i relativi criteri di ammissione al beneficio:

1. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 2, comma 1, lett. a, legge n.147/2014).

2. Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il 4 dicembre 2011 e privi di un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011.

3. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo.

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