La perequazione automatica è il meccanismo mediante il quale avviene una rivalutazione delle pensioni ogni anno, in questo articolo vedremo cosa è stato definito per il 2017.
Nel decreto interministeriale del 17 Novembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze è stato fissato a 0% l’aumento di perequazione automatica da applicare alle pensioni per l’anno 2016.
Questo valore ha portato l’INPS a non fare nessun conguaglio per le pensioni 2017. Questo significa che per l’anno 2017 i valori provvisori delle prestazioni pensionistiche sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016.
Ricordiamo che dopo la Legge Monti-Fornero la rivalutazione delle pensioni per affetto della perequazione non si applica a tutte le pensioni, ma per il biennio 2012-2013 viene applicata con i criteri sotto:
- 100% se l’importo della pensione non è superiore a tre volte il trattamento minimo INPS
- Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS si applica con un range che và dal 20% al 40% - Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS si applica con il 20% - Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS, non spetta nessun aumento.
Per il triennio 2014-2017 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica come segue:
- 100% se l’importo della pensione non è superiore a tre volte il trattamento minimo INPS
- 95% se l’importo della pensione è superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS. - 75% se l’importo della pensione è superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS. - 50% se l’importo della pensione è superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
sei volte il trattamento minimo INPS. - 40% per l’anno 2014, 45% per il 2015 e 2016 per trattamenti pensionistici il cui importo
è superiore a sei volte il trattamento minimo INPS.
La rivalutazione allo 0% lascia per il 2017 gli importi di pensione minima, pensione sociale e assegno sociale al valore che già avevano nel 2016 riportato nella tabella seguente: