Previdenza complementare e legge di stabilità 2015

Previdenza complementare e legge di stabilità 2015

Previdenza complementare e legge di stabilità 2015

La previdenza complementare è stata interessata da due modifiche in seguito alle norme inserite nella legge di stabilità del 23 dicembre 2014. La prima modifica riguarda l’innalzamento dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva sui rendimenti, la seconda riguarda la possibilità di destinare alla busta paga il Tfr già devoluto ad un fondo pensione.

Modifiche della tassazione della previdenza complementare

Il comma 621 dell’articolo unico della legge di stabilità dispone l’innalzamento al 20% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Tale imposta, originariamente determinata nella misura dell’11% aveva subito una prima modifica per effetto di quanto disposto dal comma 6-ter dell’articolo 4 della legge 89/2014, che aveva elevato tale aliquota all’11,5% per l’anno 2014.
Il comma 622 della legge precisa inoltre che i redditi di cui si applica l’articolo 3 comma 2, lettere a,b del decreto legge n 66/2014, che concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo. Si evidenzia che la lettera “a” dell’articolo 2 riguarda le obbligazioni e altri titoli ex articolo 31 (D.P.R. n.601/1973), mentre la lettera b fa riferimento alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella “white list”, questo comporta che sugli investimenti obbligazionari seguiterà ad applicarsi la più ridotta aliquota del 12,5%. Il comma 624 afferma che le norme di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo di imposta successivo al periodo in corso al 31/12/2014. Tuttavia con norma derogatoria della disposizione dettata dall’articolo 3, legge 212/2012, che afferma il principio secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, il secondo periodo del comma 624 dispone che l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 sia calcolata in base all’aliquota del 20%, mala base imponibile, determinata come prescritto dal comma 622, ossia venga ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31/12/2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Il comma 92 dispone un credito di imposta, del 9%, del risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare, a condizione che un importo almeno pari al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. La norma, dopo aver precisato che il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del risultato netto maturato, dispone inoltre che esso contribuisca ad incrementare la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Per effetto del calcolo introdotto dalla legge di stabilità, ai rendimenti maturati nell’anno 2014 saranno applicate tre aliquote: 11,5%, 12,5% e 20%. Per quelli maturati nell’anno 2015 le aliquote saranno due: 12,5% e 20% e sarà operativo il credito di imposta del 9% disposto dal comma 92 della legge di stabilità, che potrà essere utilizzato in compensazione dell’anno 2016, come stabilito dal comma 94.

Tfr in busta paga e conseguenze sulla previdenza complementare

I commi da 26 a 34 della legge di stabilità dispongono che dal 1° marzo 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e degli addetti al settore agricolo potranno chiedere al datore di lavoro di inserire nella busta paga l’importo mensile equivalente alla somma solitamente accantonata a titolo di Tfr. calcolata in base a quanto prescritto dall’articolo 2120 del codice civile.
Secondo le nuove norme, la scelta di destinare il Tfr in busta paga sarà possibile in via sperimentale solo nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018. Sarà possibile operare la scelta se si è nella condizione di far valere un’anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.
La normativa consente ai lavoratori di destinare in busta paga anche le quote di Tfr per le quali era stata espressa in precedenza la volontà, esplicita o tacita, di destinare tali quote ad un fondo pensionistico complementare.

Conclusioni

L’innalzamento dell’aliquota sui rendimenti al 20% avvicina la misura della tassazione alla misura applicata sui rendimenti degli investimenti di altra natura. Con le misure introdotte dalla legge di stabilità diventa meno incentivante avere una previdenza complementare.

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