APE Sociale: novità per i soggetti che hanno lavorato all’estero

APE Sociale: novità per i soggetti che hanno lavorato all'estero

APE Sociale: novità per i soggetti che hanno lavorato all’estero

I contributi versati all’estero potranno essere utilizzati per maturare il diritto all’APE sociale.

Dopo la notizia sulle novità riguardo le agevolazioni concesse alle donne con figli per ricevere l’indennità dell’Ape Sociale e la possibilità di farne domanda concessa anche ai lavoratori contrattisti, arriva una importante novità per quanto riguarda i lavoratori con contributi esteri.

In data 24 ottobre 2017 l’ INPS per la prima volta fa riferimento alla possibilità di ammettere il calcolo dei contributi esteri alla maturazione per il diritto all’APE Sociale.
Infatti con il messaggio Nr. 4170 del 24 ottobre 2017 firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, pubblicato sul sito dell’ente istituzionale, si specifica che i contributi versati in un paese straniero potranno andare a sommarsi a quelli versati in Italia per il raggiungimento dei requisiti minimi.
In particolare si legge:

” Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017, l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota del 6.10.2017 prot.n. 6956 consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia “

In un primo momento, con la circolare n. 100 del 2017 era stato specificato che il requisito contributivo minimo per l’accesso all’ Ape sociale, non poteva essere perfezionato totalizzando i periodi contributivi italiani con quelli esteri.
A seguito però dell’esame delle domande ricevute entro il 15 luglio u.s (prima fase di applicazione della norma), e dei numerosi esiti negativi delle stesse, è emerso che i fondi stanziati sono superiori alle domande che saranno accettate. Quindi a seguito delle domande che non potranno essere accolte, ci saranno risorse residue nei fondi stanziati.
L’art. 4, co. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 prevedeva che:

“Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie.”

La seconda fase di monitoraggio terminerà il 30 novembre 2017, e a questa fase potranno partecipare anche i potenziali beneficiari con contribuzione estera, che in un primo tempo erano stati esclusi, a patto che i contributi esteri siano stati versati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.

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